L’estinzione del giudizio d’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso

La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata. In particolare, la dichiarazione di rinuncia al ricorso, pur non accettata dalla controparte, è idonea a determinare l’inammissibilità del medesimo, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla prosecuzione della lite, in quanto l’interesse stesso deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. D’Agostino), sentenza n. 490 del 31 dicembre 2024

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 493 del 31 dicembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 490 del 31 Dicembre 2024 (estinzione) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 16 Ottobre 2020 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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