L’estinzione del giudizio d’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso

La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata. In particolare, la dichiarazione di rinuncia al ricorso, pur non accettata dalla controparte, è idonea a determinare l’inammissibilità del medesimo, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla prosecuzione della lite.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 476 del 30 dicembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 476 del 30 Dicembre 2024 (estinzione) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 02 Luglio 2024 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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