L’esposto disciplinare non è equiparabile alla denuncia/querela prevista dal codice di rito penale e non soggiace pertanto alle forme tipiche previste da detto codice né peraltro a quelle previste per il rito civile (trattandosi di procedimento avente natura amministrativa e non giurisdizionale) sicché, qualora l’esposto sia presentato a mezzo difensore, non è necessario che la relativa procura rivesta la forma prevista dall’art. 83 cpc, ovverosia l’autentica della firma, essendo sufficiente l’attribuzione all’avvocato del potere di sottoscrivere, anche esso solo, l’esposto a nome della parte assistita.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 111 del 14 aprile 2025
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 22 novembre 2018, n. 145.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 14 Aprile 2025 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 11 del 20 Febbraio 2024 (sospensione)
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