La prova del fatto addebitato al professionista, nel caso in cui risieda nelle sole dichiarazioni della parte esponente, può ritenersi raggiunta quando la versione dei fatti così fornita trovi riscontro in altri termini obiettivi e documentali, mentre non può assumere tale valore nell’ipotesi in cui le semplici osservazioni della parte non siano coordinate da alcun dato probatorio o di fatto ed anzi siano resistite dalla ragionevole versione fornita dall’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 144
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 23 luglio 2013, n. 141; Cons. Naz. For. 20.7.2012, n. 98; Cons. Naz. For. 12.5.2010, n. 28; Cons. Naz. For. 27/11/2009; Cons. Naz. For. n. 127 4.6.2009, n. 60.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 02 Settembre 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 15 Dicembre 2010 (sospensione)
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