L’esposto disciplinare non basta, di per sè, ad affermare la responsabilità disciplinare dell’incolpato

La prova del fatto addebitato al professionista, nel caso in cui risieda nelle sole dichiarazioni della parte esponente, può ritenersi raggiunta quando la versione dei fatti così fornita trovi riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, mentre non può assumere tale valore nell’ipotesi in cui le semplici osservazioni della parte non siano coordinate da alcun dato probatorio o di fatto ed anzi siano resistite dalla ragionevole versione fornita dall’incolpato (Nel caso di specie, l’esposto dell’ex cliente non aveva trovato alcun riscontro esterno nell’istruttoria esperita nel corso del procedimento disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 8 giugno 2013, n. 91
NOTA:
IN senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 27 novembre 2009, n. 127

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 08 Giugno 2013 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera del 14 Maggio 2009 (censura)
Giurisprudenza CNF

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