L’esposto disciplinare basato su prove (asseritamente) illecite

Il potere disciplinare è esercitabile d’ufficio e non presuppone un esposto, né un interesse dell’esponente; di conseguenza la procedibilità dell’azione disciplinare non è in alcun modo condizionata dall’asserita illegittimità delle modalità con cui l’esponente abbia documentato le condotte denunciate che potrebbe rilevare al più in sede di ammissione o valutazione delle prove (Nella specie, l’incolpato aveva eccepito l’inutilizzabilità dell’esposto perché basato su comunicazioni whatsapp con il cliente, che l’avvocato stesso aveva tuttavia confermato in sede disciplinare, ammettendone contenuto e provenienza).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 285 del 20 ottobre 2025

NOTA
In senso conforme, per tutte, CNF n. 139/2023.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 285 del 20 Ottobre 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 4 del 30 Gennaio 2024 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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