Il potere disciplinare è esercitabile d’ufficio e non presuppone un esposto, né un interesse dell’esponente; di conseguenza la procedibilità dell’azione disciplinare non è in alcun modo condizionata dall’asserita illegittimità delle modalità con cui l’esponente abbia documentato le condotte denunciate che potrebbe rilevare al più in sede di ammissione o valutazione delle prove.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 111 del 14 aprile 2025
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 139 dell’11 luglio 2023.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 14 Aprile 2025 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 11 del 20 Febbraio 2024 (sospensione)
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