La presentazione di un esposto nei confronti del soggetto giudicante non può configurare un obbligo di astensione per “grave inimicizia” e, in ogni caso, l’omessa astensione di un consigliere, in assenza di rituale istanza di ricusazione, non comporta la nullità della decisione e non può pertanto essere dedotto come motivo di impugnazione.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 189.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 244 del 29 Dicembre 2021 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 31 Agosto 2018
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