L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione del Consiglio territoriale

L’esponente o denunciante non è legittimato a proporre ricorso avverso le deliberazioni in sede disciplinare del Consiglio territoriale, sicché tale eventuale impugnazione deve dichiararsi inammissibile.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 30 novembre 2015, n. 177

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 6, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Grimaldi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 199; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 188; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 186; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 30 Novembre 2015 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 20 Settembre 2012 (archiviazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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