L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione del Consiglio territoriale

L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione del Consiglio territoriale, in quanto privo di legittimazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 24 settembre 2015, n. 155

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 62, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 6, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Grimaldi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 199; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 188; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 186; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 24 Settembre 2015 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 23 Luglio 2012 (archiviazione)
Giurisprudenza CNF

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