La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni del COA compete esclusivamente, ex art. 50 Rdl 1578/33, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ed all’avvocato che sia stato oggetto del procedimento disciplinare, e non anche all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 27 Dicembre 2012 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera del 06 Dicembre 2010 (archiviazione)
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