L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione del COA

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni del COA compete esclusivamente, ex art. 50 Rdl 1578/33, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ed all’avvocato che sia stato oggetto del procedimento disciplinare, e non anche all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 27 Dicembre 2012 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera del 06 Dicembre 2010 (archiviazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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