Il provvedimento di archiviazione adottato dal Consiglio dell’Ordine non è impugnabile dall’esponente, atteso che in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello (Dichiara inammissibile il ricorso avverso delibera C.d.O. Rossano, 9 novembre 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Rossano, delibera del 09 Novembre 2010 (archiviazione)
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