La legittimazione ad impugnare le decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi (Nella specie, l’esponente aveva impugnato il provvedimento di “archiviazione per manifesta infondatezza” del suo esposto).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 265 del 20 Giugno 2024 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera n. 4 del 16 Settembre 2022 (archiviazione)
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