La legittimazione ad impugnare le decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi (Nella specie, l’esponente impugnava il provvedimento di “archiviazione per manifesta infondatezza” dell’esposto con cui il medesimo aveva contestato l’applicazione delle spese generali al 15% nel preventivo ricevuto da un avvocato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Tinelli), sentenza n. 33 del 6 maggio 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 06 Maggio 2019 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 24 Marzo 2016 (archiviazione)
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