Nel procedimento disciplinare le parti sono esclusivamente l’incolpato ed il P.M., mentre non riveste tale qualità l’esponente, che può pertanto parteciparvi in qualità di testimone, qualora il Consiglio territoriale lo ritenga necessario (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità dell’escussione dell’esponente, sentito nel corso del procedimento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 luglio 2016, n. 187
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 12 Luglio 2016 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 20 Giugno 2013 (censura)
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