L’esonero dall’obbligo di formazione continua per ragioni d’età

L’iscritto che raggiunge l’anzianità professionale di 25 anni o l’anzianità anagrafica di sessant’anni in dato momento del triennio formativo, è esentato dall’assolvimento dell’obbligo formativo a partire da quella data ma inevitabilmente l’esonero andrà a influenzare l’obbligo formativo di tutto l’anno in corso e lo stesso iscritto si considererà adempiente per le annualità precedenti dello stesso triennio in cui matura l’anzianità anagrafica o professionale, qualora per ciascuna annualità abbia conseguito i crediti minimi di cui all’art. 12 comma 5 reg. 6/2014.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 10 del 7 marzo 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 07 Marzo 2022 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA, delibera
abc, Giurisprudenza CNF

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