L’esercizio temporaneo o permanente della professione forense in Italia secondo la normativa europea

L’avvocato comunitario (o cittadino di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo), munito di un titolo professionale equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell’Unione europea, può esercitare l’attività forense in Italia in modo temporaneo (L. n. 31/1982, che ha recepito la direttiva 77/249/CE), oppure in modo permanente. In questo secondo caso, può chiedere: a) al Ministero della Giustizia l’immediato riconoscimento del proprio titolo professionale, previo superamento di un’apposita prova attitudinale (D.Lgs. n. 206/2007, che ha recepito le direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE), ovvero b) al COA del proprio domicilio professionale, di essere iscritto nella sezione speciale dell’albo degli Avvocati Stabiliti ed essere ammesso ad esercitare la professione forense, senza sostenere la prova attitudinale, con l’effetto limitato di essere ammesso a rendere liberamente prestazioni stragiudiziali e, solamente d’intesa con altro professionista iscritto all’albo ordinario, prestazioni giudiziali, potendo richiedere l’iscrizione all’albo ordinario dopo il decorso di un triennio, previo superamento di una prova attitudinale ovvero, qualora abbia esercitato l’attività professionale in maniera effettiva e regolare nello Stato ospitante, presentando domanda di dispensa dalla prova attitudinale (D.Lgs. n. 96/2001, che ha recepito la direttiva n. 98/5/CE).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 239 del 4 giugno 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 239 del 04 Giugno 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 22 Novembre 2022 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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