L’esercizio in forma associata della professione forense

Dal 1°.1.2018 l’esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 (inserito dall’art. 1, comma 141, legge n. 124 del 2017 e poi ulteriormente integrato dalla legge n. 205 del 2017), che – sostituendo la previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. d.lgs. n. 96 del 2001 – consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Stoppani), sentenza n. 208 del 22 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 22 Novembre 2021 (accoglie) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 05 Dicembre 2013 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment