L’esercizio in forma associata della professione forense

In tema di esercizio in forma associata della professione forense, in virtù del disposto dell’art. 4 bis della legge professionale n. 247 del 2012 (inserito dall’art. 1, comma 141, della l. n. 124 del 2017 e successive integrazioni), sostitutivo della previgente disciplina di cui agli artt. 16 segg. del d.lgs. n. 96 del 2001, dal 1° gennaio 2018 è consentita la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e degli aventi diritto di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, ed il cui organo di gestione debba essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati. (Nella specie, l’iscrizione alla sezione speciale dell’albo riguardava una società professionale in accomandita semplice costituita tra due avvocati ed un terzo socio, laureato in economia e con partecipazione del venti per cento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Stoppani), sentenza n. 208 del 22 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 22 Novembre 2021 (accoglie) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 05 Dicembre 2013 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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