L’esercizio di una attività commerciale è incompatibile con la professione

La professione di avvocato è incompatibile con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui ai sensi dell’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, che si riferirisce anche all’amministratore di società di persone o di capitali che eserciti una attività commerciale, a meno che non ricopra una carica meramente rappresentativa e onoraria o non abbia delegato tutte le funzioni gestorie ad altri soggetti (Amministratore delegato, Direttore generale, altri componenti del Consiglio di Amministrazione) in virtù di una facoltà statutariamente prevista (Nel caso di specie, dalle visure camerali risultava che l’incolpato era Presidente del Consiglio di Amministrazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 10

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 14 Luglio 2008 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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