L’esercizio di attività professionale, mediante delega processuale, in periodo di sospensione disciplinare

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, nel periodo di sospensione disciplinare, eserciti attività professionale quand’anche mediante il ricorso a sostituti processuali cui conferisca apposita delega (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi 2).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 5 giugno 2014, n. 78

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 05 Giugno 2014 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 10 Novembre 2011 (cancellazione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment