L’esercizio di attività professionale in periodo di sospensione disciplinare

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, quand’anche in asserita buona fede, svolge attività professionale durante il periodo di sospensione. A tal fine sono idonei a configurare la condotta illecita anche la sola accettazione del mandato professionale, trattandosi di comportamenti espressivi, di per sé soli, dell’esercizio di attività di avvocato giacchè, durante il periodo di sospensione dall’esercizio della professione, l’avvocato deve astenersi dal compiere non solo gli atti strettamente giudiziali ma anche tutti quelli comunque rientranti nella attività professionale forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Ollà), sentenza n. 192 del 15 ottobre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 15 Ottobre 2020 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 07 Giugno 2016 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment