L’esercizio di attività professionale in periodo di sospensione disciplinare

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, quand’anche in asserita buona fede, svolga attività professionale durante il periodo di sospensione. A tal fine, sono idonei a configurare la condotta illecita anche la sola accettazione del mandato professionale, trattandosi di comportamenti espressivi, di per sé soli, dell’esercizio di attività di avvocato giacché, durante il periodo di sospensione dall’esercizio della professione, l’avvocato deve astenersi dal compiere non solo gli atti strettamente giudiziali ma anche tutti quelli comunque rientranti nella attività professionale forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraudo), sentenza n. 56 del 16 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 16 Giugno 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 12 Maggio 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 2607 del 04 Febbraio 2021 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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