Vìola l’art. 36, 1 comma CDF, l’avvocato che, durante il periodo di sospensione disciplinare, svolga attività professionale (nella specie, l’incolpato aveva depositato telematicamente le memorie ex art. 183 6 comma c.p.c., in periodo di sospensione).
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Chierici, rel. di Francia), decisione n. 69 del 2 luglio 2018
Sanzione: CENSURA
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