L’esercizio di attività professionale (anche non riservata) in periodo di sospensione

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, durante il periodo di sospensione, svolga attività professionale, quand’anche per questa non fosse richiesta l’assistenza tecnica dell’avvocato (Nella specie, trattavasi di un tentativo di conciliazione nell’ambito di una controversia di lavoro).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 126 del 25 giugno 2021

NOTA:
In senso conforme, tra e altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 44 del 18 marzo 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraudo), sentenza n. 56 del 16 giugno 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza n. 177 del 19 dicembre 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 25 Giugno 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera del 30 Luglio 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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