L’esercizio di attività processuale anche dopo la morte della parte ha natura eccezionale in quanto finalizzata ad evitare l’insorgere di eventuali pregiudizi in danno agli aventi causa e non può in ogni caso prescindere da una compiuta informativa a favore di questi ultimi, sicché non può fondarsi su iniziative personali ed assunte in totale autonomia dal difensore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 284 del 20 ottobre 2025
NOTA
In senso conforme, per tutte, CNF n. 245/2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 284 del 20 Ottobre 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 18 Marzo 2022 (sospensione)
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