L’esercizio di attività processuale anche dopo la morte della parte ha natura eccezionale in quanto finalizzata ad evitare l’insorgere di eventuali pregiudizi in danno agli aventi causa e non può in ogni caso prescindere da una compiuta informativa a favore di questi ultimi, sicché non può fondarsi su iniziative personali ed assunte in totale autonomia dal difensore.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 18 Dicembre 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Luglio 2014 (sospensione)
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