L’avvocato che agisca giudizialmente privo di procura non depone certo nel senso di un operare professionale decoroso, diligente e competente, ma tale carenza non è di per se stessa (e cioè in assenza di altre aggiuntive circostanze, per esempio la dissenziente volontà del cliente o forme di scorretto accaparramento di clientela) un illecito deontologico, ben potendo trattarsi di semplice errore professionale passibile di responsabilità civile risarcitoria nei confronti del cliente, e ciò a prescindere dalla considerazione che la giurisprudenza prima e la Riforma Cartabia poi, hanno sostanzialmente ridotto la rilevanza della procura assente o viziata, prevedendone la sanabilità (Nel caso di specie, la procura alle liti veniva depositata solo dopo l’iscrizione della causa a ruolo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 293 del 20 ottobre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 293 del 20 Ottobre 2025 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 08 Aprile 2025 (radiazione)
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