L’esercizio dell’attività professionale non costituisce adempimento dell’obbligo di formazione

L’aggiornamento professionale ben può essere svolto mediante strumenti diversi, non ultimo lo studio individuale, ma è da escludersi – pena la sostanziale elusione dell’obbligo di formazione – che le attività previste come obbligatorie dal Regolamento sulla formazione continua emanata dal CNF possano essere sostituite e/o surrogate dall’ordinaria attività professionale, quand’anche svolta nelle sedi giudiziarie (Nella specie, quale difensore d’ufficio).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 01 Dicembre 2017 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 28 Marzo 2012 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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