L’esercizio della professione in periodo di sospensione spacciandosi per un (ignaro) Collega

Costituisce (anche) grave illecito disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdf) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato che, in periodo di sospensione, eserciti la professione forense spendendo indebitamente il nome e il titolo di un ignaro collega, ovvero spacciandosi per questi (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione per anni tre).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 280 del 28 giugno 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 280 del 28 Giugno 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 15 del 15 Settembre 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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