Pone in essere un comportamento deontologicamente riprovevole, in quanto contrario alla disposizione specifica contenuta nell’art. 36 co. 1 cdf, l’avvocato che eserciti attività professionale in periodo di sospensione, amministrativa o disciplinare, a nulla rilevando in contrario l’asserita buona fede dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 257 del 15 settembre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 257 del 15 Settembre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 21 Settembre 2023 (sospensione)
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