Pone in essere un comportamento deontologicamente riprovevole, in quanto contrario alla disposizione specifica contenuta nell’art. 36 co. 1 cdf, l’avvocato che eserciti attività professionale in periodo di sospensione, amministrativa o disciplinare, a nulla rilevando in contrario l’asserita buona fede dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 213 del 23 luglio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 23 Luglio 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 13 Settembre 2021 (sospensione)
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