L’esercizio della professione in periodo di sospensione

Pone in essere un comportamento deontologicamente riprovevole, in quanto contrario alla disposizione specifica contenuta nell’art. 36 co. 1 cdf, l’avvocato che eserciti attività professionale in periodo di sospensione, amministrativa o disciplinare, a nulla rilevando in contrario l’asserita buona fede dell’incolpato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 280 del 28 giugno 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 280 del 28 Giugno 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 15 del 15 Settembre 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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