Pone in essere un comportamento deontologicamente riprovevole, contravvenendo ai principii generali di cui all’art. 9 C.D.F. e violando la disposizione specifica contenuta nell’art. 36, comma 1, C.D.F., l’avvocato che eserciti attività professionale in periodo di sospensione (nella specie, a tempo indeterminato ex art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012, deliberata da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 173 del 23 settembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 23 Settembre 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 67 del 18 Dicembre 2017 (sospensione)
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