Le decisioni del Consiglio Distrettuale di disciplina che comminano una “sanzione formale” (avvertimento e censura) sono provvisoriamente esecutive (ma “la proposizione del ricorso al CNF sospende l’esecuzione del provvedimento”: art. 61, co. 3, L. n. 247/2012), mentre quelle che irrogano una “sanzione sostanziale” (sospensione e radiazione) diventano esecutive, senza necessità di alcun avviso all’incolpato, soltanto con la loro eventuale definitività (art. 62, co. 2, L. n. 247/2012 e art. 33, co. 5, Reg. CNF n. 2/2014) per mancata impugnazione al CNF entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla notificazione della decisione stessa all’incolpato (art. 61, co. 1, L. n. 247/2012 e art. 33 Reg. CNF n. 2/2014). In tal caso, l’esecuzione della sanzione (art. 62, co. 4, L. n. 247/2012), che è un adempimento di natura amministrativa, compete in via funzionale al COA (art. 62, co. 3, L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza n. 43 del 12 giugno 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 12 Giugno 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 12 del 09 Marzo 2018 (sospensione)
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