La sospensione disciplinare e la radiazione irrogate dal CDD diventano esecutive, qualora non impugnate, una volta decorso il termine per l’impugnazione; diversamente, nell’ipotesi di ricorsi avanti il CNF, l’esecutività delle predette sanzioni decorre dal giorno successivo alla notifica della sentenza del CNF (art. 62, comma 2, L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Brienza), sentenza n. 91 del 4 aprile 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 04 Aprile 2025 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Aprile 2024 (cancellazione amm.va)
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