La difformità tra la data di assunzione della deliberazione e la data apposta in calce alla decisione stessa non è di per sé sola sufficiente a far ritenere che la sentenza sia stata deliberata prima di tale udienza, cioè a far ritenere superata la presunzione di rituale decisione della causa da parte del Collegio, configurandosi tale diversità come mero errore materiale, non invalidante la decisione assunta, anche in mancanza di attivazione del procedimento di correzione.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 12 maggio 2010, n. 32.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 13 Marzo 2013 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 21 Gennaio 2009 (censura)
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