L’errore materiale non è causa di nullità della delibera del Consiglio territoriale

La presenza di meri refusi o di imprecisioni terminologiche non determina la nullità della delibera del Consiglio territoriale, trattandosi di mero errore materiale, ove non siano tali e tanti da pregiudicare l’intelligibilità della decisione stessa, sia nella sua parte motiva che in quella dispositiva (Nel caso di specie, l’errore riguardava il codice fiscale indicato nella delibera di cancellazione dal registro praticanti).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Feliziani), sentenza n. 72 del 22 marzo 2025

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 137 del 18 aprile 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melogli), sentenza n. 87 del 1° giugno 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 12 settembre 2018, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 14, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 306.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 22 Marzo 2025 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 18 Aprile 2024 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment