L’errore materiale non è causa di nullità della decisione disciplinare

La presenza di meri refusi o di imprecisioni terminologiche non determina la nullità della decisione disciplinare, trattandosi di mero errore materiale, ove non siano tali e tanti da pregiudicare l’intelligibilità della decisione stessa, sia nella sua parte motiva che in quella dispositiva.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 137 del 18 aprile 2024

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melogli), sentenza n. 87 del 1° giugno 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 12 settembre 2018, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 14, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 306.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 18 Aprile 2024 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 34 del 29 Giugno 2019 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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