L’erronea imputazione a spese esenti anziché ad imponibile iva di somme incassate dall’avvocato costituisce fatturazione irregolare e può quindi integrare illecito disciplinare (artt. 16 e 29 cdf), che tuttavia appare assumere i connotati della levità e della scusabilità tale da giustificare, a norma dell’art. 52 co. 1 L. n. 247/2012, l’applicazione del richiamo verbale il quale, pur avendo natura afflittiva, non costituisce sanzione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 254 del 15 settembre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 254 del 15 Settembre 2025 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 09 Dicembre 2012 (censura)
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