L’erronea impugnazione al CNF del richiamo verbale pronunciato nella fase istruttoria preliminare

Il richiamo verbale pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014(1). Qualora, tuttavia, l’iscritto proponga erroneamente impugnazione tempestiva al CNF, il ricorso stesso deve essere dichiarato ammissibile e riqualificato, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., in virtù del principio generale della translatio iudicii, in opposizione ex art. 14 Reg. CNF n. 2/2014, con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina a quo affinché, revocato l’inflitto richiamo verbale, provveda ai successivi adempimenti di competenza(2).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 196 del 15 luglio 2025

NOTE:
1) In senso conforme, per tutte, CNF n. 280/2022.
2) In senso conforme, CNF n. 314/2024, CNF n. 308/2024, CNF n. 301/2024, CNF n. 281/2024.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 15 Luglio 2025 (accoglie) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 15 Luglio 2024 (richiamo)
Giurisprudenza CNF

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