Il richiamo verbale pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014(1). Qualora, tuttavia, l’iscritto proponga erroneamente impugnazione tempestiva al CNF, il ricorso stesso deve essere dichiarato ammissibile e riqualificato, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., in virtù del principio generale della translatio iudicii, in opposizione ex art. 14 Reg. CNF n. 2/2014, con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina affinché, revocato il comminato richiamo verbale, provveda ai successivi adempimenti di competenza(2).
NOTE:
1) In senso conforme, per tutte, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 280 del 31 dicembre 2022.
2) In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 281 del 28 giugno 2024.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 301 del 15 Luglio 2024- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 17 Giugno 2019 (richiamo)
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