Il richiamo verbale pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014(1). Qualora, tuttavia, l’iscritto proponga erroneamente impugnazione al CNF, il ricorso stesso deve essere dichiarato ammissibile e riqualificato, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., in virtù del principio generale della translatio iudicii, in opposizione ex art. 14 Reg. CNF n. 2/2014, con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina affinché, revocato il comminato richiamo verbale, provveda ai successivi adempimenti di competenza(2).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 281 del 28 giugno 2024
NOTE:
1) In senso conforme, per tutte, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 280 del 31 dicembre 2022.
2) A quanto consta, su tale specifica questione, non vi sono precedenti editi in termini.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 281 del 28 Giugno 2024 (estinzione) (richiamo)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 13 Dicembre 2021 (richiamo)
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