E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato oltre il termine perentorio fissato dalla Legge, a prescindere da qualsivoglia diversa indicazione da parte dell’organo che ha emesso il provvedimento, la quale -seppur teoricamente idonea ad ingenerare un erroneo affidamento nel ricorrente- non può escludere l’obiettiva circostanza della tardività, stante la perentorietà del termine processuale e l’assenza di norme che impongano l’inserimento della c.d. clausola di impugnazione (diversamente da quanto avviene, ad esempio, nel contenzioso tributario) (Nella specie, in calce al proprio provvedimento di cancellazione il COA territoriale aveva indicato il termine per l’impugnazione in 20 giorni, anziché nei 15 previsti dall’art. 37 r.d.l. n. 1578/1933).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 20
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 20 Febbraio 2012 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 14 Dicembre 2010 (cancellazione)
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