L’emissione di assegno scoperto o senza l’autorizzazione del trattario

Il professionista, che consapevolmente emetta un assegno senza l’autorizzazione del trattario e/o in difetto di provvista, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei doveri di probità, dignità e decoro ex art. 5 cdf, che debbono essere rispettati dall’avvocato sempre, nell’esercizio ma anche al di fuori dell’attività professionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 27 maggio 2013, n. 82

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 27 Maggio 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 20 Maggio 2011 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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