L’emissione di assegno scoperto o senza l’autorizzazione del trattario

Il professionista, che consapevolmente emetta un assegno senza l’autorizzazione del trattario e/o in difetto di provvista, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei doveri di probità, dignità e decoro ex art. 5 cdf (che debbono essere rispettati dall’avvocato sempre, nell’esercizio ma anche al di fuori dell’attività professionale), nonché di lealtà e correttezza ex art. 6 cdf (Nel caso di specie, veniva altresì contestata la violazione del principio di colleganza ex art. 22 cdf, in quanto il beneficiario dell’assegno era un avvocato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Merli), sentenza del 15 marzo 2013, n. 44

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 15 Marzo 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Gela, delibera del 06 Giugno 2011 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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