Il divieto di cui all’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) riguarda l’assunzione di incarichi contro una parte già assistita dall’incolpato, mentre nel caso in cui la parte fosse assistita da un collega di studio può venire in rilievo il canone generale di lealtà e correttezza (art. 9 cdf, già art. 6 codice previgente), giacché non appare conforme al decoro anche il tentativo di eludere specifiche norme deontologiche (Nel caso di specie, l’incolpato aveva assistito in un divorzio contenzioso una parte già assistita nella separazione consensuale, unitamente al coniuge, da un collega con il quale aveva comunanza di Studio nonché di vita).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 22 Novembre 2018 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 10 Giugno 2014 (avvertimento)
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