L’avvocato può e deve tutelare il diritto del cliente con ogni mezzo messogli a disposizione dall’ordinamento, ma pur sempre nel rispetto della legge (sostanziale e processuale), nonché del fine della giustizia e della funzione sociale della professione svolta, la quale è improntata all’assoluta libertà e indipendenza. Egli non può pertanto consigliare o consentire al proprio assistito una condotta sostanziale o processuale contra legem, neanche laddove questa dovesse rivelarsi più favorevole allo stesso, sicché un suo diverso agire si rivelerebbe certamente contrario al giuramento prestato (ora, impegno solenne) ed ai canoni deontologici (Nel caso di specie, l’avvocato aveva instaurato, davanti al Giudice di Pace, numerosi procedimenti per l’accertamento della proprietà immobiliare per intervenuta usucapione, i quali giungevano a sentenza in difetto di eccezione di incompetenza -per materia e territorio- da parte dei convenuti o nella contumacia di questi ultimi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 34
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 20 Marzo 2014 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera del 03 Gennaio 2012 (avvertimento)
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