Chi intenda chiedere il rinvio dell’udienza disciplinare ha l’onere di fornire la prova documentale del legittimo impedimento con riferimento all’esistenza, assolutezza ed attualità dello stesso, non essendo all’uopo sufficiente addurre imprecisati “motivi” (Nella specie, il giorno stesso dell’udienza avanti al CDD, l’incolpato ometteva di presentarsi chiedendo rinvio via fax sulla base di un certificato medico che riferiva di una lombosciatalgia).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza n. 125 del 17 luglio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 17 Luglio 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 14 Ottobre 2016 (censura)
0 Comment