Chi intenda chiedere il rinvio dell’udienza disciplinare ha l’onere di fornire la prova documentale del legittimo impedimento con riferimento all’esistenza, assolutezza ed attualità dello stesso, non essendo all’uopo sufficiente addurre imprecisati “motivi” (nella specie, il certificato medico riferiva di “difficoltà a viaggiare” dell’incolpato per recarsi al CDD).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 07 Dicembre 2019 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 06 Giugno 2017 (sospensione)
0 Comment